❇️ La perdita di un feto come quella di un figlio: la Cassazione cambia il quadro
Con l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025 la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso di responsabilità medica. Una gravidanza, compromessa da errori sanitari, si è conclusa con la morte del feto e i giudici hanno riconosciuto ai genitori – e anche ai fratelli – il diritto al risarcimento del danno, affermando che la sofferenza per quella perdita non è eventuale o futura, ma reale e attuale.
Il punto decisivo sta nella motivazione: secondo la Cassazione il rapporto genitoriale esiste già durante la gestazione.
Per questo la perdita di un figlio non ancora nato, se causata da colpa, è giuridicamente assimilabile alla perdita di un figlio già nato sul piano del danno non patrimoniale.
È una sentenza a cui la stampa nazionale non ha dato rilevo, ma il suo significato va ben oltre il singolo caso perché riconoscere un legame giuridicamente rilevante prima della nascita significa affermare che la vita prenatale non è giuridicamente neutra, ma meritevole di tutela e capace di produrre conseguenze nel diritto.
Da qui sorgono, inevitabili, delle domande:
- Se la vita prenatale non è giuridicamente neutra, da quando inizia la tutela che il diritto le riconosce?
- Se il rapporto genitoriale esiste già durante la gestazione, può la sua interruzione volontaria da parte della madre restare una scelta priva di rilevanza per altri soggetti coinvolti (padre, fratelli) che subiscono un danno affettivo e relazionale?
- E soprattutto: la legge sull’aborto, così come oggi formulata, regge senza contraddizioni alla luce di questa pronuncia, o è destinata prima o poi a essere rimessa in discussione?
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VB
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