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CONTRATTO VIDEO MAKER
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L’attività del video maker può essere molto variabile, in funzione delle richieste fatte dal cliente.
Il contratto si perfeziona con l’accordo delle parti, quindi
non sono richieste particolari formalità.
Ma affinché sia garantita davvero la tutela delle parti, e siano chiari i termini dell’accordo, il contratto deve definire alcuni aspetti specifici.
🔸 L’
oggetto del contratto, ossia ciò che vende il video maker al committente. Ci sono due possibilità:
✔️ Il professionista vende un
tot di ore in cui registra un evento;
✔️ Il professionista vende il
prodotto finale, cioè il filmato editato.
➡️ Uno è un contratto di erogazione di un servizio, l’altro è un contratto di realizzazione d’opera.
🔸
Realizzazione del video. Bisogna definire alcuni aspetti fondamentali:
✔️ Chi decide
quali parti scegliere sul video girato?
✔️ Sono possibili delle
modifiche su richiesta del cliente? Se sì quante e di che
entità?
✔️ Quali sono i
formati in cui deve essere realizzato il video: basta il formato originale o il video maker deve anche adattare il video ai vari social network su cui può essere divulgato?
🔸
Materiale da consegnare:
✔️ Solo il
video commissionato;
✔️ Tutto il
girato. In questo caso va definito il supporto su cui consegnarlo;
✔️ Il video maker è tenuto a
conservare il girato? Se sì per quanto tempo?
🔸
Musica:
✔️ Chi decide il
sottofondo?
✔️ Chi risponde se la musica è coperta da
copyright?
🔸
GDPR:
✔️ Chi ha la responsabilità della
liberatoria nel caso in cui venga girato il video nel corso di un evento?
✔️ Chi è responsabile di eventuali
immagini montate sul video che contengono dati personali (ad esempio certificati di fine corso)?
➡️ Ogni opzione è possibile, purché venga definita nel contratto per sapere di chi sono eventuali responsabilità nel caso di controversie
👉 Un buon contratto si vede nella tempesta 🌪
😉
@avvocatovercellotti