CODICE DELLA STRADA: PROFILI DI (IN)COSTITUZIONALITA' DELLE NUOVE E DELLE VECCHIE NORME.
CONVEGNO DELL'8 FEBBRAIO 2025
Se il fine è nobile, è sempre lecito il mezzo utilizzato per realizzarlo?
Le modifiche all’art.187 c.d.s. prevedono l’eliminazione del presupposto della “guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” ai fini della configurazione dell'illecito.
Non è più necessario che il soggetto che si pone alla guida sia effettivamente in uno stato di alterazione psicofisica, ma è sufficiente che dai test somministrati risulti che questi abbia assunto una data sostanza, assunzione che, a seconda dei mezzi di accertamento utilizzati, può essere avvenuta giorni o addirittura settimane prima del controllo.
Si arriva così a sanzionare non già una condotta potenzialmente pericolosa, ma una condotta inoffensiva, inidonea ad arrecare qualsiasi tipo di danno a terzi, finanche lecita e in alcuni casi necessaria, come accade per l’assunzione di farmaci contenenti principi attivi che possono determinare la positività ai test.
Le stesse problematiche pone la disposizione che punisce la guida in stato di ebbrezza, anche nella parte non riformata.
L'illecito si fonda sulla presunzione (errata) che un determinato parametro oggettivo (il tasso alcolemico) comporti i medesimi specifici effetti in tutte le persone, a prescindere dal sesso, dall'età e da diversi altri fattori, alterando nella stessa misura la capacità di attenzione e di risposta agli stimoli esterni.
Ma le stesse tabelle ministeriali specificano che, a parità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto.
Anche in questo caso, si rischia quindi di punire una condotta inoffensiva e del tutto lecita.
Le conseguenze per il cittadino sono molto gravi, perché oltre a multe salatissime e alla sospensione della patente è prevista la massima sanzione afflittiva possibile, ovvero l'arresto.
Le norme in questione peccano di eccessiva astrattezza, finendo per scontrarsi con i principi di legalità, di offensività, di proporzionalità e ragionevolezza della pena.
La sensazione è che si sia validato e consolidato una sorta di proibizionismo che, attraverso le norme del c.d.s., introduce, di fatto, una morale di Stato, punendo condotte perfettamente lecite ed inoffensive per il sol fatto che si discostano dall'etica imposta dal legislatore.
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