DEONTOLOGIA MEDICA E VACCINI COVID 🌺🌺🌺
Previsto come reato dal Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie", agli artt. 170, 171 e 172, nonché dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Codice del farmaco" all'art 147, comma 5 (come recita wikipedia qui: https://it.wikipedia.org/wiki/Comparaggio), il comparaggio consiste da parte del medico o del farmacista nell'accettare denaro o altri benefici per prescrivere o dispensare farmaci NON nell'interesse primario del paziente bensì dell'industria farmaceutica o dell'operatore sanitario. E' comparaggio anche l'accordo tra medico e farmacista per indirizzare il paziente verso una determinata farmacia in cambio di vantaggi e benefici di vario genere al medico.
Il Codice di Deontologia medica non parla di comparaggio, termine che è stato eliminato dal testo nel 2014 (https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5137) preferendo utilizzare una circonlocuzione più neutra all'art. 31 dove recita che "Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità." (https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2020/04/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014-e-aggiornamenti.pdf)
Ora, indubbiamente il compenso per la somministrazione dei vaccini covid è assolutamente lecito in quanti previsto damleggi dello stato, da normative regionali e da accordi contrattuali di vario genere, il che esclude l'applicabilitò delle definizioni precedenti. E' tuttavia difficilmente negabile che l'entità di determinati compensi possa rischiare di influenzare le scelte cliniche. Curiosamente, il Codice di Deontologia medica nel dare la definizione di conflitto di interessi (CoI) all'art. 30 parla di situazioni nelle quali "il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi", col che richiamando nuovamente l'idea di beneficio illecito. Ove però lo stato paghi il medico per le vaccinazioni somminstrate e non per le persone visitate indipendentemente dalla scelta di vaccinarle o meno nel loro individuale e specifico interesse, non si può negare che lo stato chieda al medico di vaccinare "a prescindere", col che rischiando di influenzare l'autonomia decisionale del medico stesso.
Il che deve spostare la nostra attenzione all'art. 13 del Codice di Deontologia medica, che riguarda la prescrizione dei medicinali e in generale di presidi preventivi, diagnostici, di cura e riabilitazione. L'articolo è lungo, plausibilmente data la complessità e delicatezza della materia, e impegna il medico per molti aspetti che rischiano di risultare alquanto problematici quando applicati ai vaccini covid, che sono medicinali approvati sotto condizione e per i quali sia l'efficacia che la sicurezza rimangono per molti aspetti in larga parte ancora da definire e per cui determinate questioni sono di recente state addirittura secretate per motivi non noti (https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/04/per-ema-i-dati-sui-vaccini-sono-un-segreto-militare/6579323/).
Questo specifico aspetto pare cozzare frontalmente proprio con i paragrafi conclusivi dell'art 13 che recitano: "Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale" e ancora "Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete." Ora, indubbiamente i vaccini covid NON sono terapie del tutto segrete, ma altrettanto indubbiamente vari loro aspetti sono segreti (ricordano un poco quell'associazione che tanti anni fa fu appunto definita "non segreta ma con dei segreti"). Quindi almeno qualche riflessione va fatta.
(segue nel post successivo)
Post #648
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