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TELEMARKETING E GDPR
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L’attività svolta da operatori telefonici ai fini di marketing è regolamentata dal GDPR:
1️⃣non può essere svolta senza il
consenso attuale dell’utente
2️⃣livello cautelare alto nella
lavorazione delle liste da utilizzare per i contatti promozionali
3️⃣la
responsabilità degli operatori telefonici ricade sull’impresa
Il GDPR va poi integrato con due provvedimenti del Garante per la Privacy, il cui mancato rispetto comporta il rischio di multe milionarie.
✔️ Non si può fare telemarketing a chi non ha dato
esplicito consenso a ricevere comunicazioni promozionali, o a chi lo ha negato.
✔️ È necessario adottare le
misure tecniche volte ad acquisire in maniera adeguata la volontà espressa dall’utente.
In base al regolamento infatti, dovrebbe essere sufficiente comunicare al call center che non siamo interessati alle loro offerte per essere cancellati immediatamente dal loro data base.
Applicazione del
principio di data retention: i dati non possono essere conservati oltre la durata del contratto.
📌Se ci si rivolge a list provider esterni siamo esonerati da qualsiasi responsabilità?
No:
✔️ Il titolare del trattamento deve attivare
procedure di monitoraggio e controllo, anche attraverso l’accesso ai database del list provider.
✔️ Il titolare del trattamento deve fare un’
indagine su un campione rilevante di utenti per verificare che abbiano dato il consenso prima della campagna di marketing.
Vige poi il principio per cui l’utente deve avere il
pieno controllo dei dati:
nel caso di passaggio delle liste da un operatore all’altro, non si può considerare consenso una generica volontà di consentire il trattamento dei dati a soggetti terzi, con effetti imprevedibili per l’utente.
Le leggi e gli strumenti per tutelarci ci sono, ma spesso non li conosciamo e questo permette alle aziende di non applicarle.
😉
@avvocatovercellotti