🎯 QUANDO UN CLIENTE ACQUISTA SERVIZI DALL’ESTERO CHE NORMATIVA SI APPLICA?
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Non è così raro che una società estera, o una ditta individuale, offra servizi in Italia, e viceversa.
Pensiamo che per estero si intende già la Svizzera. Pensiamo che fino a poco tempo fa c’erano le ltd inglesi.
Quindi anche un’azienda straniera potrebbe acquistare servizi in Italia da una web agency o da un freelance.
➡️ Cosa prevedere nel contratto?
Siamo nell’ambito del b2b, dove la legge lascia ampia disponibilità alla libera determinazione della volontà delle parti.
Le parti contrattuali sono libere di scegliere:
✔️ quale legislazione applicare: se italiana o un’altra;
Inoltre:
✔️ ️ non c’è l’obbligo di rispettare le normative a tutela del consumatore, quindi
➡️ non c’è l’obbligo di inserire il diritto di recesso nel contratto
➡️ non c’è l’obbligo di inserire un foro di competenza a tutela di una delle parti
In sostanza tutte le clausole sono oggetto della libera trattativa delle parti, quindi del loro accordo.
A maggior ragione in questo tipo di contratti dove la tutela delle leggi viene un po' a mancare, è opportuno rivolgersi ad un legale come mediatore per trovare un accordo equo.
👉 Più c’è libertà delle parti, più c’è bisogno dell’Avvocato del Digitale!
@avvocatovercellotti 😉
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