NO AD OBBLIGHI REGIONALI E ALLA SCHEDATURE DEGLI STUDENTI
DEPOSITATO L’ATTO AMICUS CURIAE SUL RICORSO DEL GOVERNO PER ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1, L.R. 30 MAGGIO 2024, N. 22 DELLA REGIONE PUGLIA
Eravamo entrati in argomento lo scorso giugno con l’articolo “Nuove strategie di profilassi farmacologica in Puglia: riflessioni e chiarimenti” e, a distanza di qualche tempo, abbiamo voluto rafforzare la nostra posizione con un atto formale a sostegno del recente ricorso promosso dal governo nel giudizio di legittimità costituzionale n. 26/2024 promosso in via principale ex Art. 127 Cost.
Nel merito, ricordiamo che la norma contestata introduce alcuni obblighi documentativi e dichiarativi a carico degli studenti pugliesi, il cui assolvimento condiziona, subordinandola, l’iscrizione ai percorsi di istruzione.
Gli obblighi in questione si palesano come inutilmente vessatori, soprattutto se rapportati al paternalistico inciso della norma, che recita: “nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile”.
Da ciò consegue l’irragionevolezza della norma e la sua insostenibilità giuridica: più che all’assolvimento di un dovere informativo a favore degli studenti, la norma pare rispondere ad altre finalità, che assomigliano ad una schedatura della platea scolastica, una sorta di censimento di coloro i quali, a priori, rifiutano di condividere informazioni circa il proprio stato vaccinale con l’amministrazione, con l’aggravante che tale compito lo si conferisce, contra legem, alle autorità scolastiche ed accademiche.
Il “dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione” non può consistere in uno speculare dovere dell’interessato ad informarsi e ad assumere condotte attive, che nella fattispecie fungono pure da barriera preclusiva ai percorsi di studio.
Diversamente, il dovere dell’autorità sarebbe vuoto, un simulacro!
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