La proroga al 30.06.2023 riguarda esclusivamente i commi 3, 4 e 6 dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021. La sospensione riguarda perciò ESCLUSIVAMENTE l'attività amministrativa di formazione, irrogazione e notifica della sanzione. Resta invece intonso il comma 7 dell'art. 4-sexies citato: per l'effetto,
chi ha già ricevuto la sanzione non beneficia di alcuna sospensione e deve, se intende, impugnare.
