È noto che la Commissione Giustizia del Senato ha accolto un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022 (c.d. decreto RAVE) che stabilisce la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della controversa sanzione di 100 euro per inosservanza dell’obbligo vaccinale dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 30 giugno 2023.
L’emendamento potrà essere in vigore con l’approvazione definitiva della legge di conversione.I cittadini che nel frattempo ricevono la notifica di avviso di addebito di 100 euro (avente valore di titolo esecutivo) con cui è comminata la sanzione amministrativa riferita all’inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione da Sars-CoV-2, chiaramente, non beneficiano di tale proroga.
Se intenzionati a opporsi avverso la sanzione (
ce lo auspichiamo), devono procedere al ricorso.La nostra Associazione si è rivolta all'’Avv. Alessandro Gaetani del Foro di Parma e componente dello staff legale per definire un parere tecnico sul regime delle opposizioni in un breve vademecum che mettiamo a disposizione di tutti. Questo parere intende chiarire i seguenti punti:
🔴 il panorama normativo e i presupposti (
soggettivo e oggettivo) di applicazione della sanzione;🔴 l’interpretazione sul regime delle opposizioni;
🔴 le indicazioni operative per l’opposizione avverso l’avviso di addebito contenente l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 100,00;
Riguardo ai presupposti oggettivi (
cfr. Art. 4-sexies, Sanzioni pecuniarie), ricordiamo che secondo le circolari ministeriali l'aver contratto la malattia è motivo di differimento dalla vaccinazione dai 6 ai 12 mesi.A breve seguirà la pubblicazione di un facsimile di ricorso (da personalizzare in base al caso specifico) e di un fascicolo a contenuto tecnico scientifico a supporto delle memorie difensive.Per consultare il parere: https://www.comilva.org/informazione/comunicato-comilva/sanzione-di-100-euro-inosservanza-obbligo-vaccinale-come-difendersi